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FINANZIARIA 2009

150 VOCI

2008-12-23

Ingegneria Impianti Industriali

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il SOLE 24 ORE

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2008-12-23

Manovra, l'Abc in 150 voci

di Nicoletta Cottone

Tutto quello che c'è nella manovra d'estate. Dall' accesso agli elenchi dei contribuenti alla gratuità delle visure catastali per gli agenti della riscossione, l'abc del provvedimento in 150 voci

Accesso agli elenchi dei contribuenti (articolo 42). Nuove disposizioni in materia di accesso agli elenchi dei contribuenti. Confermato il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati. Ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Ribadita l'esenzione dai tributi speciali per l'accesso agli elenchi. Arriva una sorta di sanatoria per la già avvenuta pubblicazione dei redditi dei contribuenti: l'accesso agli elenchi dei contribuenti concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (25 giugno 2008), anche con riferimento a quelli già pubblicati, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.

Acconti di imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni (articolo 82, commi 9 e 10). Elevata la percentuale da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo, nonché sull'imposta sui premi e gli accessori assicurativi.

Adempimenti formali nel rapporto di lavoro (articoli 39 e 40). Misure di semplificazione degli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Prevista l'istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Disposizioni in materia di tenuta dei libri e dei documenti del personale dipendente. Modificata la disciplina delle informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione. Modifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Modifiche alla disciplina di comunicazione e di collocamento in caso di assunzione di disabili. Norme sull'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro della gente di mare.

Agenzia delle entrate ed Equitalia (articolo 83, comma 28-septies). La norma precisa i poteri dell'Agenzia delle entrate, titolare delle funzioni della riscossione, sulla società Equitalia Spa, tramite cui tali funzioni sono esercitate. La norma attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di svolgere attività di coordinamento su Equitalia SpA, approvandone preventivamente le sedute del consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni da assumere in consiglio stesso. L'Agenzia si impegna a fornire al ministro dell'Economia e delle finanze, ai fini della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'attività di riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta da Riscossione Spa, gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento.

Aiuti di Stato incompatibili (articolo 83, commi da 28-octies a 28-duodecies). Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione della Commissione europea C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008: si tratta del recupero delle maggiori imposte sostitutive dovute dalle banche per il riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie, di cui all'articolo 2, comma 26, della Finanziaria per il 2004.

Anas (articolo 63, comma 5).Si consente ad Anas spa di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi. A valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, si autorizza l'Anas a utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

Apprendistato (articolo 23). Rivista la disciplina dell'apprendistato. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può essere superiore a sei anni. Eliminato, Dunque, il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina precedente. Le parti sociali sono libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Nell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione si può essere assunti per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

Assegni, contanti e conti correnti (articolo 32). Elevata da 5mila a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi" (senza la clausola di non trasferibilità). Soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante. Resta invece l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera. Cancellata la cosiddetta tracciabilità dei professionisti con la soppressione dell'obbligo per i lavoratori autonomi e i professionisti di tenere un conto corrente bancario o postale per l'esercizio dell'attività professionale.

Assegno sociale (articolo 20, comma 10).Dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale sarà corrisposto agli aventi diritto a patto che abbiano soggiornato o legalmente in Italia in via continuativa e per almeno 10 anni, conseguendo un reddito pari almeno all'importo dell'assegno sociale. (La norma sarà modificata dall'Esecutivo). Il maxiemendamento al Senato ha cancellato il riferimento all'obbligo lavorativo.

Assenze per malattia e permessi retribuiti nella Pubblica amministrazione (articolo 71). Nuova disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e di permesso retribuito per i dipendenti pubblici. Corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Più rigorosa l'attività di controllo dell'assenza: obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere esclusivamente a una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Effettuazione del controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno. Nuove fasce di reperibilità per il lavoratore: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 104/1992.

Assetti organizzativi della Pubblica amministrazione (articolo 74). Tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovranno ridimensionare, entro il 30 novembre 2008 gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. Riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Assunzioni (articolo 61, comma 22).Autorizzate assunzioni in deroga in Polizia, Vigili del fuoco, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato.

Attrazione degli investimenti e sviluppo d'impresa (articolo 43). Interventi in materia di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. Prevista l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del ministro dello Sviluppo economico, per stabilire criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari e funzionali. Il decreto sarà adottato di concerto con i ministri dell'Economia e delle Politiche agricole per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Istituito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali, nel quale affluiscono le risorse ordinarie disponibili già assegnate al dicastero in forza di Piani pluriennali di intervento e delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 e in coerenza con le priorità individuate. Per l'utilizzo del Fondo il ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti. Proroga al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40% degli investimenti ammessi.

Automatismi stipendiali (articolo 69). A decorrere dal 1° gennaio 2009 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali per magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dirigenziale dei Vigili del fuoco, della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari. In pratica la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio nei limiti del 2,5%, prevista dai rispettivi ordinamenti, è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

Autorità indipendenti (articolo 75). Soppresso l'articolo che disponeva misure per contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti.

Autotrasporto (articolo 83-bis, commi da 1 a 16 e da 23 a 31). Disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; viene fissato in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse. Lee disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno. Disciplinato il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota parte finalizzata: alla formazione professionale degli addetti al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale; alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle trasferte. Infine, è confermata la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti con nuovi meno inquinanti. Disposizioni sull'utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto diretti a ridurre i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.

Banca per il Mezzogiorno (articolo 6-ter).Istituita la Banca per il Mezzogiorno, per assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita. Si tratta della società per azioni denominata "Banca del Mezzogiorno". La nomina del comitato promotore della Banca per il mezzogiorno è rimesso a un decreto del ministro dell'Economia che sarà adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 112. Per il 2008 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro come apporto dello Stato, in qualità di soggetto fondatore, al capitale sociale della Banca.

Banda larga (articolo 2).Norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Si prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica siano realizzabili con la procedura della Denuncia di inizio attività (Dia). L'operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dall'esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza ritardi nella prosecuzione dei lavori. Le infrastrutture destinate alle comunicazioni in fibra ottica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.

Beni sequestrati e confiscati (articolo 61, commi 23-26). Disposizioni per l'impiego di beni sequestrati e confiscati. Viene abrogato il Fondo per la legalità e istituito un unico fondo dove confluiranno le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, le somme derivanti sa sanzioni amministrative e i proventi dei beni confiscati. La gestione delle risorse potrà essere affidata a una società posseduta da Equitalia spa.

Cancellazione della causa dal ruolo (articoli 50 e 56). Alla mancata comparizione alla nuova udienza consegue l'obbligo del giudice non solo di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche di dichiarare l'estinzione del processo, senza possibilità di riassunzione. La disposizione sulla mancata comparizione delle parti si applica esclusivamente ai giudizi instaurati alla data dell'entrata in vigore del decreto (27 giugno 2008).

Carta d'identità (articolo 31).Prolungata da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità. L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Ai comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo. Le carte d'identità, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Certificazioni e prestazioni sanitarie (articolo 37, comma 1). Demandata a un decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni- province autonome-città e autonomie locali, l'individuazione delle norme da abrogare, al fine di ridurre gli adempimenti formali, a carico di cittadini ed imprese, in materia di pratiche sanitarie, "ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro".

Cinque per mille e otto per mille (articolo 63-bis).Estesa all'anno finanziario 2009 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008) la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef. Introdotte modifiche rispetto alle misure per l'anno finanziario 2008. Viene mantenuto fermo il meccanismo dell'8 per mille, disciplinato dalla legge 222/1985.

Class action (articolo 36, comma 1).Prorogata fino al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. La proroga è motivata con la necessità della messa a punto di strumenti normativi adatti a estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione (articolo 46). Precisati i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento dell'incarico: la particolare e comprovata specializzazione non deve essere necessariamente di natura universitaria. Deroghe al requisito della formazione universitaria per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali. Norme più stringenti per il conferimento di incarichi esterni. Prevista una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (articolo 72). Disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo in relazione a determinati parametri soggettivi e oggettivi. Possibilità per le amministrazioni di risolvere, con un preavviso di almeno 6 mesi, il rapporto di lavoro del personale dipendente che abbia conseguito l'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Comitato italiano paraolimpico (articolo 63, comma 9-bis). Incrementato di 3 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP) previsto dalla Finanziaria 2006.

Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia (articolo 83, comma 25). Istituito il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia. Avrà compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei cosiddetti "fondi sovrani" e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

Comunicazioni e notificazioni per via telematica (articolo 51). Nell'ambito del processo civile le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate per via telematica all'indirizzo e-mail fornito da difensori e consulenti. Il ministro della Giustizia adotterà uno o più decreti con i quali definire la data di decorrenza e le modalità adottate.

Concessionari dell'accertamento e della riscossione (articolo 83, comma 28-sexies). Norma di carattere transitorio in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'articolo 1, comma 225, della Finanziaria per il 2008 (prevede che gli enti locali e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria).

 

Coni (articolo 63, comma 9). Rifinanziamento delle risorse a favore del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), estendendo al triennio 2009-2011 il contributo statale stabilito in 450 milioni di euro annui per il quadriennio 2005-2008 dalla Finanziaria 2005. Il finanziamento era destinato al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, al graduale riequilibrio finanziario della Coni Servizi Spa e comprendeva il contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

Contenzioso tributario (articolo 55). Disposizioni per l'accelerazione del processo tributario e organizzazione della Commissione tributaria centrale. Previsto uno specifico meccanismo di estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale. L'estinzione opera sui processi pendenti innanzi alla Commissione centrale alla data del 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 244/2007) promossi dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione al momento dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. Previsto il blocco della nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale, con eventuale integrazione delle sezioni tramite i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Contrattazione integrativa (articolo 67). Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Le risorse determinate, per il 2007 sono ridotte del 10% e un importo pari a 20 milioni di euro viene destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 1265/1960. In attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni sono disapplicate tutte le disposizioni elencate nell'allegato B, che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. A decorrere dal 2010, le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, sono ridotte del 20 per cento.

Contratti occasionali di tipo accessorio (articolo 22). Modificata la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, con lo scopo di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. Semplificata la tipologia di prestazioni di lavoro accessorio, confermandone l'utilizzo per attività di natura occasionale rese a favore dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole a carattere stagionale - riguardo a queste ultime, la norma fino ad ora vigente faceva riferimento, invece, solo all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario. La norma amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (in tal modo, viene ripresa l'idea dei tirocini estivi); le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Rientrano nell'istituto in esame le attività agricole a carattere stagionale se svolte da pensionati, o da giovani rientranti nella fattispecie sopra menzionata, o se svolte in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7mila euro.

 

Contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 21).Novellato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ora viene precisato che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro ("quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico"). Per alcune violazioni della disciplina del contratto a termine il principio di trasformazione del medesimo contratto a tempo indeterminato è sostituito dall'obbligo di pagamento di una indennità. In caso di violazione delle norme sui contratti a termine, il datore di lavoro ha l'obbligo di indennizzare il lavoratore con una cifra compresa tra un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione. Il datore di lavoro non é più tenuto all'assunzione del precario. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le nuove disposizioni si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il maxiemendamento al Senato ha precisato che solo per il contezioso aperto l'indennizzo esclude l'obbligo di assunzione.

 

Controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione (articolo 30).Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno a oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

Controlli Agenzia delle entrate (articolo 83, comma 3). L'Agenzia delle entrate, nel triennio 2009-2011, realizzerà un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale. L'incremento deve risultare pari ad almeno il 10% rispetto alla capacità impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008.

Controlli Inps e Agenzia delle entrate (articolo 83, commi 1 e 2). Predisposizione di piani di controllo da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti, ai fini fiscali, da meno di 5 anni. Inps e Agenzia delle Entrate attivino uno scambio telematico mensile delle posizioni dei titolari di partita Iva e dei percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Cooperative (articolo 82, comma 27). Elevata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti (ossia i prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Dpr 601/1073).

Cooperative a mutualità prevalente (articolo 82, commi 25 e 26).Obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente a destinare il 5% dell'utile annuale netto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal provvedimento in esame.

Cooperative di consumo e consorzi (articolo 82, commi 28 e 29).Elevata dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.

Copertura finanziaria (articolo 84).Disposizioni sulla copertura degli oneri derivanti dal decreto legge.

Crediti d'imposta per il cinema (articolo 63, comma 13-ter). Ripristinati i meccanismi di incentivazione fiscale in favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta per le imprese esterne e interne alla filiera già previsti dalla legge finanziaria per il 2008 e successivamente abrogati dal decreto legge 93/2008. Per la copertura dell'onere derivante dalla reintroduzione dei crediti d'imposta (valutato di importo pari a 16,7 milioni di euro per il 2008 e 66,8 milioni di euro per il 2009 e per il 2010) si prevede la corrispondente riduzione di spesa a valere sul "Fondo per le esigenze gestionali", istituito dal Dl 93/2008.

Cumulo fra pensione e redditi di lavoro (articolo 19).Dal 1° gennaio 2009 integrale

cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Riforma della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo, uniformandola a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.

Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni ai fini Ires e Irap (articolo 82, commi da 1 a 5). Introdotta una parziale indeducibilità, ai fini Ires e Irap, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è fissata al 3% per l'anno 2008 e al 4% a decorrere dal 2009. Per le società che applicano il consolidato nazionale, gli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che appartengono allo stesso gruppo sono deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che non appartengono al medesimo gruppo societario.

Deducibilità della variazione della riserva sinistri (articolo 82, commi da 6 a 8). Disposizioni in materia di deducibilità, ai fini Ires, della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione.

Derivati (articolo 62). Contenimento dell'uso degli strumenti derivati. La norma vieta alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali: la stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, fino a una nuova regolamentazione governativa; il ricorso all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi; l'emissione di titoli con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Depositi dormienti (articolo 61, comma 27). Una quota del fondo alimentato dagli importi di conti correnti e rapporti bancari dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario sarà destinata all'acquisto di beni e servizi in favore dei cittadini residenti in condizioni di disagio economico.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali (articolo 46-bis).Un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione provvederà alla razionalizzazione e progressiva riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali. Le riduzioni di spesa saranno destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi.

Distretti produttivi e reti di impresa (articolo 6-bis). L'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dalla Finanziaria 2006 sono estese alle "catene di fornitura", le cui caratteristiche saranno definite da un decreto del ministro dello Sviluppo economico)

Editoria (articolo 44). Delegificazione della disciplina di erogazione dei contributi in editoria. Semplificazione della documentazione necessaria per accedere ai contributi e dei criteri di calcolo dei contributi. Necessaria la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata (al posto della attuale dichiarazione relativa alla tiratura) e l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale. Il contributo dovrà essere erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento. Si mantiene il diritto all'intero contributo spettante, anche in caso di riparto percentuale fra gli aventi diritto, in favore delle imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di interesse generale.

Elenco clienti fornitori (articolo 33, comma 3). Abrogate le disposizioni contenute nei commi 4-bis e 6 dell'articolo 8-bis del regolamento che disciplina la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva (Dpr 322/1998), in materia

di comunicazione dei dati ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto mediante gli elenchi dei clienti e dei fornitori.

Enti cooperativi (articolo 82, comma 29-bis). Il maxiemendamento del Senato ha cancellato il comma 29-bis che prevedeva l'sclusione dalla revisione necessaria per certificare il possesso dei requisiti mutualistici dei soli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, che abbiano un volume d'affari superiore a un milione di euro. Per tutte le cooperative, dunque, tronano revisioni e controlli degli enti di categoria.

 

Enti locali e camere di commercio (articolo 76). Misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa degli enti locali, in particolare per il personale. Introdotta una misura sanzionatoria nei confronti delle regioni e degli enti locali nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, in caso di cessazione dell'attività delle aziende, può transitare alle camere di commercio di riferimento solo previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Eliminata la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee. Ridotti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane (alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano a una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare).

Evasione fiscale ed estero-residenze fittizie (articolo 83, commi 16 e 17). Norme per il contrasto all'evasione derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche. I comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), devono cofnermate all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale, che il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all'Aire, l'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate.

Evasione fiscale e partecipazione dei Comuni (articolo 83, comma 4). In tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale il ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, fornisce con cadenza semestrale ai comuni, anche tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

Expo Milano 2015 (articolo 14). Sì alle utorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (Bie). Si tratta in tutto di 1.486 milioni di euro. Il sindaco di Dilanio è nominato commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente.

Ferrovie dello Stato (articolo 63, comma 4). Autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo sarà definita con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dei Trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (quindi entro il 25 luglio 2008).

Finalità e ambito di intervento (articolo 1). Misure per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, insieme agli altri provvedimenti indicati nel Dpef per il 2009: 1) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,2% del Pil nel 2008, all'1,5% del Pil nel 2009, all' 0,7% del Pil nel 2010, fino a giungere a un saldo positivo pari allo 0,1% del Pil nel 2011, nonché a mantenere il rapporto debito pubblico/PIL entro valori non superiori al 103,2% nel 2008, al 101,2% nel 2009, al 98,3% nel 2010 e al 95,%% nel 2011; 2) la crescita del Pil (che non viene quantificata) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso maggiori investimenti in innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficienza e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento della pubblica amministrazione, interventi per semplificare e accelerare le procedure amministrative e giurisdizionali che incidono su potere d'acquisto e costo della vita, interventi per la semplificazione dei rapporti di lavoro. In via sperimentale, la Finanziaria per il 2009 dovrà contenere solo disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, o di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

Finmeccanica spa (articolo 59). Il ministero dell'Economia è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione di Finmeccanica Spa nel caso in cui la società deliberi, nel corso del corrente esercizio, aumenti di capitale finalizzati a iniziative strategiche di sviluppo.La sottoscrizione è autorizzata per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità individuate dall'articolo. In caso di sottoscrizione da parte del ministero dell'Economia di azioni di nuova emissione per aumenti di capitale da parte di Finmeccanica Spa con risorse derivanti dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato, la quota percentuale di capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare, in ogni caso, inferiore al 30 per cento.

Fondi di investimento immobiliari familiari (articolo 82, commi da 17 a 22). Modifiche alla disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare: istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all'1% sui fondi comuni di investimento immobiliari c.d. familiari; aumento dal 12,50% al 20% dell'aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo comune di investimento immobiliare; attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliari chiusi e siano controllati, direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.

Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 81, commi 29 e 30). Istituito un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Il finanziamento del Fondo avverrà tramite le somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione da soggetti iscritti a ruolo, le somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea incompatibile con il mercato comune, dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente, con trasferimenti dal bilancio dello Stato e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da chiunque, comprese società ed enti operanti nel comparto energetico.

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (articolo 63, comma 10 e articolo 81, comma 38-ter). Incremento delle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica: 500 milioni di euro per l'anno 2008; 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 (articolo 63). La dotazione viene incrementata di 168 milioni per il 2008, 267,3 milioni per il 2009, 71,7 milioni di euro per il 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (articolo 6-quinquies). Istituito, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione ed energetiche. Nel Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal Cipe con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della "premialità". La dotazione del fondo sarà ripartita con delibera Cipe, su proposta del ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministero delle Infrastrutture, sentita la Conferenza Unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti. La ripartizione delle risorse del Fondo sarà effettuata nella percentuale dell'85% in favore delle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del Centro Nord.

Fondo per il finanziamento di misure di proroga di agevolazioni fiscali (articolo 63, comma 8). Istituito nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia un Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. Stanziamento di 900 milioni di euro per l'anno 2009 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2010. La proroga dell'agevolazione sarà disposta da specifici provvedimenti normativi adottati di volta in volta e la copertura dei relativi oneri (in termini di minori entrate) sarà posta a valere sulle disponibilità del Fondo.

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 63, comma 3). Incrementato di 300 milioni per l'esercizio 2008 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche istituito dalla Finanziaria 2007. La disposizione consente alle istituzioni scolastiche di effettuare acquisti di beni e servizi indispensabili a garantirne l'efficienza, anche in relazione ai debiti pregressi accumulati dalle istituzioni stesse.

Fondo per il trasporto pubblico locale (articolo 63, commi 12 e 13). Ricostituita la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. La ripartizione delle risorse è demandata a un decreto Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fondo per l'occupazione (articolo 63, comma 6). Incremento di 700 milioni di euro per l'anno 2009 della dotazione del Fondo per l'occupazione.

 

Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 6-quater). Con lo scopo di concentrare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) su interventi di rilevanza strategica nazionale, revoca, su indicazione dei Ministri competenti, delle assegnazioni effettuate dal Cipe per il periodo 2000-2006, di quelle in favore di amministrazioni centrali, con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro (Apq) sottoscritti entro tale data. Sono escluse le assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

Fondo per le politiche sociali (articolo 63, comma 7). Integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le politiche sociali, determinata dalla tabella C della Finanziaria per il 2008.

Forze armate (articolo 65). Gli oneri relativi alla professionalizzazione delle forze armate sono ridotti del 7% per il 2009 e del 40% a decorrere dall'anno 2010. Le riduzioni devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

 

Frodi in materia di Iva (articolo 83, commi da 5 a 7). Incremento della capacità

operativa destinata al contrasto delle frodi dell'Iva, nazionali e comunitarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. L'incremento dovrà realizzarsi anche tramite l'orientamento delle funzioni e delle strutture dei suddetti soggetti istituzionali, il quale dovrà essere finalizzato ad assicurare: l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; la definizione di apposite metodologie di contrasto; la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni; il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

Garanzie per la rateazione degli importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23). Disposizioni in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo inerenti le imposte sui redditi. Eliminato l'obbligo di prestazione di garanzia per l'ottenimento del beneficio della rateazione del debito iscritto a ruolo per somme superiori a 50mila euro. Modificato il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata, disponendo che esso corrisponda al giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, in luogo dell'ultimo giorno di ciascun mese. Viene abrogata la norma che disciplina le conseguenze della decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, in relazione alla garanzia prestata da terzi, ma il provvedimento sancisce che le disposizioni abrogate continuino a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (25 giugno 2008).

Gazzetta Ufficiale (articolo 27). Nell'ambito delle misure taglia-carta nelle pubbliche amministrazioni l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.

Immigrazione (articolo 37, comma 2). Modificato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero": si applica agli stranieri cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui ciò sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario. Finora l'applicazione del testo unico ai cittadini comunitari era disposta limitatamente alle eventuali norme a loro più favorevoli.

Imposta di registro sui contratti di locazione immobiliare (articolo 82, commi 14 e 15). Viene estesa l'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso e in misura proporzionale alle locazioni immobiliari poste in essere nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili.

Impresa in un giorno (articolo 38). Semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (Dpr 447/1998).

Impronte digitali (articolo 31). Le carte d'identità, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Prolungata da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità. L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Ai comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (articolo 47). Misure per rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti di cumulo per i pubblici dipendenti.

Indennità di malattia, assicurazione contro la disoccupazione e assegno sociale (articolo 20). Interpretazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 138/1943: i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Inps dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto. Restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente: la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai. La disposizione è diretta a estendere l'assicurazione per la maternità e la malattia (limitatamente ai soli lavoratori con qualifica di operai) ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto attualmente escluse dall'obbligo di assicurazione. Norme in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi. Dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale sarà corrisposto agli aventi diritto a patto cheabbiano soggiornato e lavoratio legalmente in Italia in via continuativa e per almeno 10 anni, conseguendo un reddito pari almeno all'importo dell'assegno sociale. (La norma sarà modificata dall'Esecutivo

 

Infermità dipendente da causa di servizio (articolo 70). Soppressa l'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi concessi per infermità derivante da causa di servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

Installazione degli impianti all'interno degli edifici (articolo 35). Prevista la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici. La semplificazione è rimessa a uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la Semplificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2008.

Internazionalizzazione delle imprese (articolo 6). La norma interviene su disposizioni concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. In particolare si punta al riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari.

Infrastrutture militari (articolo 14-bis). Attribuito al ministero della Difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio, l'individuazione dei propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia.

Interventi infrastrutturali strategici (articolo 10). Integrate le disposizioni della Finanziaria 2005 (comma 355, comma 1, della legge 311/2004) in cui sono indicati i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, di cui alla citata legge, come modificata dal Dl 35/2005 (decreto competitività). Ai progetti attualmente previsti, si aggiungono, le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal ministero dello Sviluppo economico.

Invalidità civili, piano di verifica (articolo 80). Attuazione dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200mila accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile. Revoca in caso do accertamento di insussistenza dei requisiti.

Iva sulle prestazioni alberghiere (articolo 83, commi da 29-bis a 28-quinquies). Soppressa la limitazione al diritto di detrazione dell'Iva prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione. Dunque l'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande diviene detraibile. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Introdotta una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell'ambito delle disposizioni del Tuir che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. La norma si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (ossia dal 2009 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Lavoro flessibile nella Pubblica amministrazione (articolo 49). Modifiche all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella Pubblica amministrazione. Possibilità per le P.a. in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi di contratti flessibili. Obbligo di rispettare nelle procedure selettive i principi di imparzialità e trasparenza, per evitare abusi nell'utilizzo di lavoro flessibile: non all'utilizzo dello stesso lavoratore con più tipologie di contratto e per periodi di servizio superiori ai 3 anni nell'arco dell'ultimo quinquennio. Eventuali violazioni delle disposizioni riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche amministrazioni non possono comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni avranno l'obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave. Soppressa la previsione del divieto di assunzione per il triennio successivo per le amministrazioni che violano la disciplina.

Libri scolastici (articolo 15). Nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, con una disciplina finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie, a partire dall'anno scolastico 2008-2009. A partire dal primo anno scolastico successivo a quello in corso (ossia dall'anno scolastico 2008/2009), preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet. L'accesso a tali testi da parte degli studenti avviene gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente (ci sono ragazzi che hanno diritto alla gratuità dei testi). A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da Internet e mista (cartacea e digitale). Disposizioni sull'adozione di strumenti didattici per soggetti diversamente abili. Un decreto Istruzione individuerà le caratteristiche tecniche dei libri nella versione cartacea, anche per contenerne il peso, le caratteristiche tecniche nelle versioni on line e mista e il prezzo dei libri nella scuola primaria e i tetti per la secondaria.

 

Missioni internazionali di pace (articolo 63, comma 1). Incrementata di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Orario di lavoro (articolo 41). Modifiche alla disciplina generale in materia di orario di lavoro. Nuova definizione del lavoratore notturno: è lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva, purché comunque per almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero. Definizione di lavoratore mobile (qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi). Esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 66/2003 anche gli addetti ai servizi di vigilanza privata. Il riposo giornaliero non deve necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Sui riposi settimanali si dispone che il previsto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Novità sulle deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale: in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva nazionale, le disposizioni del Dlgs 66/2003 possono, per il settore privato, essere derogate a opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali), stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Novità sul sistema sanzionatorio per la violazione di norma del Dlgs n. 66. Esclusa l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell'orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale. Novità per i dirigenti di enti e aziende del Ssn. Il maxiemendamento ha corretto i riferimenti errati al Dlgs dell'8 aprile 2003 che per errore cancellava la sanzione al datore di lavoro che negava il riposo settimanale al dipendente.

Organismi collegiali e duplicazione di strutture (articolo 68). Disposizioni per accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività a essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. E' stata disposta la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione; della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.

Organizzazione scolastica (articolo 64). Misure per la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. La scansione degli interventi sono demandate a un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere parlamentare, e a successivi regolamenti di delegificazione. La disposizione quantifica, infine, le economie di spesa da conseguire per i prossimi esercizi finanziari e riserva il 30% dei risparmi all'incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola. Previsto un ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti e del personale Ata. L'obbligo di istruzione può essere assolto a regime anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni. Sospese le attuali modalità di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università fino a quando non sarà perfezionata la revisione delle classi di concorso dei docenti.

Pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo (articolo 83, commi 21 e 22). Disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo. Se il soggetto passivo ha versato somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offrirà la restituzione mediante una comunicazione relativa alle modalità di restituzione dell'eccedenza. Nel caso in cui trascorrano tre mesi dalla notifica senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione, l'agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato. Se l'eccedenza del versamento è inferiore a 50 euro, il termine per il riversamento all'ente creditore o all'entrata del bilancio dello Stato è di tre mesi dalla data del pagamento in eccesso; in tal caso, non è prevista alcuna forma di comunicazione al debitore. In ogni caso, una quota pari al 15% dell'eccedenza affluisce a una apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

 

Pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 83, comma 23-bis). I pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante (autorizzati da apposito decreto ministeriale) sono considerati omessi in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o, comunque, non pagabile; in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

 

Part time (articolo 73). Modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni prevista dalla legge 662/1996. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avverrà più automaticamente, ma potrà essere concessa discrezionalmente dall'amministrazione coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici.

Patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali (articolo 58). Regioni, province, comuni e altri enti locali devono predisporre un "Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari" individuando, con delibera dell'esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza. La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali.

Patrimonio residenziale pubblico e sviluppo del territorio (articolo 13). Accordi tra il ministro delle Infrastrutture e quello per i rapporti con le regioni per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Iacp (Istituti autonomi per le case popolari). Istituito un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La dotazione del Fondo è di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 640/1954 per l'eliminazione delle abitazioni malsane, i quali non siano stati ancora trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge 560/1993 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Istituzione, presso il ministero dell'Economia di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.

Patto di stabilità enti locali (articolo 77-bis). Regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali, per il triennio 2009-2011. Confermata in larga parte la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l'anno precedente, sia per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto riguarda il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011. Principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

Patto di stabilità interno e Fondo unico regionale (articolo 77). Definiti gli obiettivi finanziari - ma non la disciplina - del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e accantonando determinati stanziamenti di spesa in caso di non approvazione entro il 31 luglio 2008 della disciplina. Istituito un Fondo presso il ministero dell'Economia destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, per finanziare funzioni di competenza regionale, al fine di agevolarne la successiva trasformazione in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l'attuazione dell'articolo 119 Costituzione.

Patto di stabilità interno per le Regioni (articolo 77-ter). Disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011. Le disposizioni si applicano fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati. Le disposizioni sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica dei rispetto del patto di stabilità e crescita.

Permesso di guida (articolo 80. comma 5). Gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito delle procedure di rinnovo, ai titolari di patente di guida speciale in fase di rinnovo della stessa. Il permesso di guida provvisorio consente al conducente di continuare a guidare nei casi in cui la procedura di rinnovo della patente sia ancora in corso alla data di scadenza della patente stessa.

Piano casa (articolo 11)

. Avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera Cipe, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Destinatari dell'intervento i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; le giovani coppie a basso reddito; gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; gli studenti fuori sede; i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; altri soggetti in possesso dei requisiti (articolo 1 della legge 9/2007); gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 nella regione. Prevista la costruzione di nuovi alloggi e il recupero del patrimonio abitativo esistente.

Piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico (articolo 83, commi da 8 a 15). Disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la Sogei. Esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone

fisiche.

Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita (articolo 82, comma 13-bis). Aumenta dallo 0,3% allo 0,35%, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, l'aliquota applicata sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, nella misura dello 0,2% e successivamente aumentato allo 0,3%, a decorrere dal 2004. Per il solo anno 2008, l'aliquota è aumentata fino allo 0,39% e, per quanto riguarda le modalità di versamento, i soggetti interessati dovranno versare, in acconto, entro il mese di novembre 2008, una maggiore imposta dell'0,05% delle riserve matematiche esposte in bilancio, qualora il termine di approvazione del bilancio medesimo sia scaduto anteriormente al 25 giugno 2008.

Prezzi (articolo 5). Modificata la normativa in materia di sorveglianza sui prezzi. Ridefinizione delle funzioni di Mister Prezzi: possibilità per il Garante per la sorveglianza dei prezzi di svolgere indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi, anche con l'ausilio della Gdf; possibilità di convocare imprese e associazioni di categoria per verificare i livelli dei prezzi di beni e servizi di largo consumo. Ridefinite le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati dell'attività del Garante.

Processo amministrativo (articolo 54). Norme per l'accelerazione del processo amministrativo con le seguenti finalità: prevedere la perenzione dei ricorsi amministrativi ultraquinquennali; subordinare alla presentazione di un'istanza di urgenza la proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, modificare la struttura del Consiglio di Stato, eliminando la previsione che voleva le 6 sezioni del Consiglio ripartite rigidamente in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. Spetterà al Presidente del Consiglio di Stato indicare all'inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno funzioni consultive e quante e quali funzioni giurisdizionali, oltre a designare i componenti dell'Adunanza plenaria.

Processo del lavoro (articoli 53 e 56). Modificate le disposizioni relative ai poteri istruttori del giudice e alla pronuncia della sentenza nell'ambito della disciplina del processo del lavoro. In sede di pronuncia della sentenza il giudice deve dare lettura anche delle esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Termine massimo di 60 giorni per i deposito della sentenza in casi di particolare complessità della controversia. Le nuove disposizioni di applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del Dl 112/2008. La disposizione sulla pronuncia della sentenze si applica esclusivamente ai giudizi instaurati alla data dell'entrata in vigore del decreto (27 giugno 2008).

Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale (articolo 63, comma 13-bis). Autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno nel 2008 e nel 2009 per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni ed allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale. Per l'attuazione previsto il varo di un decreto del ministro delle Politiche agricole.

Progetti di ricerca di eccellenza (articolo 17). Soppressione della Fondazione Iri dal 1° luglio 2008: trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia e attribuzione del patrimonio storico e documentale a una società a totale controllo statale.

Razionalizzazione di strutture tecniche statali (articolo 28). Istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente, dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Isrpa), cui sono trasferite le funzioni e le risorse finanziarie, strumentali e di personale, di una serie di enti soppressi a decorrere dall'insediamento di commissari. Si tratta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram).

Rapporti tributari (articolo 83, commi da 18 a 18-quater). Semplificazione nella gestione dei rapporti tributari. Ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di accertamenti parziali. L'adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale

Reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18). Obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare, per il reclutamento del personale, i principi validi per le amministrazioni pubbliche.

Regime fiscale nel settore energetico valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e gas (articolo 81, commi da 16 a 25). Introdotti, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, compreso il settore dell'energia elettrica, un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (Ires) fissata in misura pari al 5,5 per cento: pertanto, per tali soggetti, l'aliquota Ires è stabilita al 33% in luogo di quella ordinaria del 27,5 per cento. L'addizionale Ires si applica anche alle società e agli enti che abbiano optato congiuntamente per la tassazione di gruppo: tali soggetti dovranno assoggettare ciascuno autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale, provvedendo al relativo versamento. Pertanto, ciascuna delle singole società partecipanti al consolidato dovrà versare la propria addizionale Ires. L'addizionale non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. Divieto per gli operatori economici di aumentare i prezzi dei prodotti al fine di recuperare le maggiori imposte. Affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di vigilare sull'osservanza delle norme. L'Autorità entro il 31 dicembre 2008, dovrà presentare una relazione al Parlamento relativa agli effetti dell'introduzione dell'addizionale Ires per il settore petrolifero e energetico. Modificata per le imprese che operano nei settori del petrolio e del gas, i criteri per la valutazione delle rimanenze ai fini fiscali. Introdotto un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze.

Regime Iva delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi (articolo 82, comma 16). Differita al 1° gennaio 2009 - in luogo del 1° gennaio 2008, come originariamente previsto - la decorrenza delle norme - contenute nella legge finanziaria per il 2008 - che hanno assoggettato a Iva alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell'ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Rete di distribuzione dei carburanti (articolo 83-bis, commi da 17 a 22). Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Fra le altre è vietata la subordinazione dell'attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all'offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area, con il fine di garantire la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di corretto e uniforme funzionamento del mercato.

Ricongiungimenti familiari (articolo 1-bis). I termini previsti per l'emanazione dei due Dlgs di recepimento della direttiva sui ricongiungimenti familiari e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla libera circolazione dei cittadini Ue e dei loro familiari andavano emanati entro Ferragosto e ottobre del 2008. Con il maxiemendamento del Senato i termini previsti slittano di 3 mesi.

 

Riduzione della spesa (articolo 61, commi da 1 a 18). Prevista la riduzione del 30% rispetto all'ammontare alla data del 30 giugno 2008 delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Sospensione fino al 2011 della possibilità di incrementare indennità e gettoni. Riduzione dei contributi ordinari del ministero dell'Interno agli enti locali a decorrere dal 2009: 200 milioni di euro annui per i comuni e 50 milioni per le province. Per i nuovi incarichi (o per i rinnovi) riduzione del trattamento economico complessivo nella misura del 20% rispetto all'importo spettante alla data del 30 giugno 2008 per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi, componenti dei collegi sindacali di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici sperimentali. Raffica di riduzioni delle spese.

Risparmio energetico (articolo 48). Obbligo per alcune amministrazioni statali di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dell'energia elettrica mediante convenzioni Consip o a prezzi inferiori o uguali a quelli Consip. Le altre Pubbliche amministrazioni devono adottare misure di contenimento delle spese in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Risorse per la programmazione unitaria (articolo 6-sexies). Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata a effettuare una ricognizione delle risorse: 1. destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate e generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei e inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione.

Roma capitale (articolo 78). Disposizioni per favorire il rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e della predisposizione e attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune.

Secit (articolo 45). Soppressione del Servizio consultivo e ispettivo tributario e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia. Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il ministero dell'Economia dalla Finanziaria per il 2007.

Servizi di cabotaggio (articolo 57). Funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione saranno esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del Dlgs 422/1997 in quanto applicabili al settore. Le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono destinate a integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio. Le risorse sono ripartite con decreti del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro-tempore. Per accedere al contributo le Regioni stipulano contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal Cipe, sentita la conferenza Stato-Regioni. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar, Saremar, Toremar – Toscana, Siremar è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.

Servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 23-bis). Nuove disposizioni per il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Previsto il principio della gara, ma anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato". Prevista una delegificazione del settore.

Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi (articolo 8).

Riapertura, a condizione che si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, della possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico. Disposizione volte ad agevolare anche lo sfruttamento dei giacimenti marginali.

Social card (articolo 81, commi da 32 a 38-bis). Istituita la carta per gli acquisti per le fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno a causa delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo della fornitura di gas da privati. Viene concessa su richiesta in favore dei soli residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico. Previste iniziative di comunicazione per informare i cittadini

Soppressione enti pubblici (articolo 63, comma 2). Escluso, per l'anno 2008, il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 621, lettera a)), nel caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione degli enti ed organismi pubblici.

Spesa pubblica (articolo 60). Norme sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per gli importi fissati nell'elenco 1 sostituito nel corso dell'esame alla Camera del provvedimento. Ridotta di 170 milioni di euro dal 2009 l'autorizzazione di spesa per la cooperazione allo sviluppo, di 183 milioni per il fondo a sostegno dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico. Dal 1° gennaio 2009 limite al 30% della spesa sostenuta nel 2004 per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni pubbliche che hanno omesso di comunicare i compensi percepiti da propri dipendenti per incarichi d'ufficio e per le consulenze esterne.

Spesa sanitaria (articolo 79). Definite le risorse destinate al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Per l'anno 2009 è confermato il limite di 102.683 milioni di euro, per il 2010 è fissato un limite di 103.945 milioni di euro, mentre per il 2011 il livello massimo è pari a 106.265 milioni. Progetti regionali per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale. Adozione da parte delle Regioni di specifici progetti per conseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale inseriti nel Piano sanitario nazionale. Norme sui rapporti delle Regioni e del Ssn con strutture sanitarie pubbliche e private. Controlli sui requisiti degli esenti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Ssn. Incrementato dal 2 al 10% il limite minimo annuo di cartelle cliniche e schede di dimissione sottoposte a controllo analitico da parte delle Regioni. Prevista l'estensione dell'obbligo di controllo alla totalità delle cartelle in caso di prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza.

Spese di giustizia (articolo 52). Disciplinate nell'ambito della riscossione delle spese di giustizia le fasi della quantificazione dell'importo dovuto e della riscossione a mezzo ruolo.

Start up (articolo 3). Ampliato l'ambito di esenzione dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché dagli enti e associazioni non commerciali.

Sterilizzazione dell'Iva sugli aumenti petroliferi (articolo 9). Intervento sulla disciplina riguardante la "sterilizzazione" fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio. Si rende automatico il processo di compensazione tra la maggiore IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi in presenza di un aumento dei prezzi. Si precisa che l'incremento medio dei prezzi rilevati deve essere non inferiore al 2% esclusivamente rispetto al valore indicato nel Dpef. Disposizioni per fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

 

Stock option (articolo 82, commi da 23 a 24-ter)

Assoggettamento al regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze relative alle stock option. Il nuovo regime di tassazione delle stock option si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto n. 112). Esclusione dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sui redditi di lavoro dipendente, dei redditi derivanti dall'esercizio di piani di stock options. Tale esclusione dalla base imponibile contributiva si applica con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Strategia energetica nazionale (articolo 7). Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, definirà la "Strategia energetica nazionale" entro sei

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi sono la diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, la promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica, la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e la garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Strumenti innovativi di investimento (articolo 4). Sì alla costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all'interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive a elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali).

Studi di settore (articolo 33, commi 1 e 2). Anticipato il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale per consentire il loro utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale. Gli studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel quale gli studi di settore stessi entrano in vigore. A decorrere dal 2009, è anticipato dal 31 marzo dell'anno successivo al 30 settembre del medesimo anno il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per poter trovare applicazione. Inoltre, limitatamente all'anno 2008, il termine viene anticipato dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008.

Studi di settore (articolo 83, commi 19 e 20). Dal 1° 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Sarà richiesto il preventivo parere delle associazioni professionali e di categoria.

Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti (articolo 82, commi da 11 a 13). Si interviene, con una modifica al Tuir, sulla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari.

Taglia-carta (articolo 27). Dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, viene sostituita da documenti informatici. In particolare, l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.

Taglia-enti (articolo 26). Nuova procedura per giungere alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, ed in particolare il più recente, quello introdotto dalla Finanziaria per il 2008. Soppressione ipso iure degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità e degli enti pubblici non economici per i quali, alla dat del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante o, in caso di una pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare di maggiori competenze. Soppressione dell'Unità di monitoraggio istituita dalla Finanziaria per il 2007, con il compito di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali e di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di misure premiali.

 

Taglia-oneri amministrativi (articolo 25). Piano di riduzione nei ministeri degli oneri amministrativi. I piani elaborati dai singoli ministri confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione. Entro il 30 settembre 2012 il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione contenenti interventi normativi per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei diversi settori

Taglia-leggi (articolo 24). Prevista l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A al decreto-legge. Dagli iniziali 3.574 provvedimenti previsti si è scesi di 204 eliminando le duplicazioni (118), gli atti normativi i cui effetti non erano esauriti, comprese le norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia. Per molti provvedimenti, 929, è stato corretto il titolo, mentre in altri è stato modificata la data, il numero o la tipologia originariamente errata. Le abrogazioni decorrono dal centottottantesimo giorno (sessantesimo, nel testo originario) successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Tav (articolo 12). Abrogazione della revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società Tav Spa (concessione del 7 agosto 1991 limitatamente alle tratte Milano-Verona e Verona-Padova, comprese le relative interconnessioni; concessione del 16 marzo 1992 relativo alla linea Milano-Genova, comprese le relative interconnessioni: autorizzazione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana Spa, nella parte in cui consente di proseguire il rapporto convenzionale con Tav Spa relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova). Le convenzioni stipulate da Tav con i general contractors proseguono con Rfi spa.

Tesoreria unica e flussi trimestrali di cassa (articolo 77-quater). Modifiche alla disciplina della tesoreria unica. Esclusione dell'obbligo di trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa (previsto dall'articolo 30 della legge generale di contabilità n. 468 del 1978) per gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle Ooperazioni degli enti pubblici (Siope).

Ticket sanitari (articolo 61, commi da 19 a 21). Per gli anni dal 2009 al 2011 non troverà applicazione la partecipazione alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Via, dunque, il ticket da 10 euro a carico dei non esenti.

Trasferimento della partecipazione in una società a responsabilità limitata (articolo 36, comma 1-bis). L'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Trattamento dei dati personali (articolo 29). Semplificazione degli adempimenti a carico di soggetti che non trattano dati sensibili trattano i soli dati sensibili costituiti: dallo stato di salute o malattia, senza indicazione della diagnosi o dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale dei propri dipendenti e dei propri collaboratori, anche a progetto.

Turn over (articolo 66). Disposizioni sulle assunzioni di personale e sulla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Obbligo di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008 la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione. Contenimento delle assunzioni per l'anno 2009, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente a una spesa pari al 10% (e non più al 20%). il Contenimento delle assunzioni per il biennio 2010-2011, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% (e non pari al 60% per il 2010 e al 100% per il 2011). Contenimento delle assunzioni per l'anno 2012, con una riduzione del turn over dal 100% al 50% delle cessazioni dell'anno precedente. Limitazione, al solo anno 2008, della possibilità di autorizzare le amministrazioni pubbliche, non interessate dai processi di stabilizzazione del personale a procedere ad ulteriori assunzioni in deroga. Disposizioni in merito alle assunzioni nel settore universitario e della ricerca.

Università (articolo 16). Facoltà per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato.

Valore catastale degli immobili messi all'incanto (articolo 83, comma 24). Norma sull'aumento del valore catastale per gli immobili messi all'incanto.

Visure catastali per gli incaricati dagli agenti della riscossione (articolo 83, comma 23-ter). Gratuità delle visure ipotecarie e catastali rilasciate agli agenti della riscossione per la loro attività istituzionale, anche se acquisite da soggetti terzi incaricati dai medesimi agenti della riscossione.

 

 

 

CORRIERE della SERA

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2008-12-19

 

 

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